– Piano di Emergenza –
COME PREVISTO DAL D. LGS. N° 81 DEL 2008 (ARTT. 43-44-45-46)
E DAI D. M. DEL 10/03/1998 ED IL N. 388 DEL 2003
IL DATORE DI LAVORO È TENUTO A:
garantire la presenza delle attrezzature per la gestione dell’emergenze, con la conseguente elaborazione del Piano di Emergenza, che deve contenere:

- le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti in caso d’emergenza.
- Le disposizioni per chiedere l’intervento dei servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenze.
- Le misure per assistere le persone disabili.
- Le attrezzature presenti in azienda per la gestione dell’emergenze.
- I nominativi dei lavoratori designati e formati che hanno l’incarico di attuare le misure di prevenzione.
I TECNICI DI STUDIO LOMAG
grazie ad una comprovata esperienza sul campo possono collaborare con il Datore di lavoro nell’adempiere agli obblighi previsti.
Nello specifico:
- Eseguendo sopralluoghi tecnici atti a rilevare tutte le informazioni necessarie.
- Verificando il numero delle attrezzature presenti.
- Verificando l’idoneità delle vie di fuga.
- Identificando le figure incaricate della gestione delle emergenze, del primo soccorso e della prevenzione incendi.
- Analizzando e proponendo misure migliorative adeguate alle singole esigenze.
- Elaborando il Piano di Emergenza o le singole Procedure di Emergenza.
- Elaborando le Planimetrie di Emergenza.
- Organizzano delle Prove pratiche d’Evacuazione.

CHI DEVE FARE IL PIANO D’EMERGENZA?
Tutti i Datori di Lavoro Pubblici o Privati di aziende o enti con più di 10 dipendenti sono obbligati a fare il Piano di Emergenza.
Per le aziende o enti sotto i 10 dipendenti, i Datori di Lavoro devono elaborare delle Procedure di Emergenza coerenti all’ambiente di lavoro.